In caso di sinistro stradale
Informazioni generali
In caso di incidente stradale, non è sempre agevole per le persone coinvolte acquisire prontamente e celermente la documentazione dei rilievi eseguiti dalle Forze dell’ordine intervenute sul sinistro.
L’art. 11 comma 4 del Codice della strada prevede che “gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”.
Coerentemente, il regolamento dello stesso Codice (art. 21, commi da 3 a 6) stabilisce che:
- per ottenere le informazioni di cui all'art. 11, co. 4, del Codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando o Ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente;
- il Comando o Ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;
- in caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente;
- se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, ovvero previa attestazione, prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima Autorità, dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.
A chi rivolgersi
Le richieste, indirizzate allo “U.A.S. - Ufficio Affari Semplici", vanno depositate all’Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure spedite per posta ordinaria (con busta preaffrancata per il reinoltro).