Negoziazione assistita per separazione / divorzio

Dall’11 novembre 2014 è possibile:

1. stipulare una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi (art. 6 legge 162/2014):

  • per la soluzione consensuale di separazione personale;
  • per la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
  • per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Dopo la stipula della convenzione, sono necessari:

  1. se non vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, il nulla-osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della assenza di irregolarità;
  2. se vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.

2. chiedere all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 12, legge 162/2014):

  • la separazione consensuale;
  • la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

È possibile utilizzare questa procedura solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92 ovvero economicamente non autosufficienti, nessuno dei due coniugi deve avere figli minori, ecc. neanche da altre unioni.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.
I coniugi si devono recare in Comune.

L’assistenza del legale è facoltativa.

La negoziazione in tema di separazione e divorzio


Informazioni generali

L’istituto della negoziazione assistita ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il cd “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Importanti modifiche sono poi state apportate dalla legge n. 55 del 2015, quanto ai tempi necessari per poter ottenere il divorzio.

La nuova procedura di negoziazione assistita mirava a portare i contenziosi fuori dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi e costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria modalità di risoluzione dei conflitti.

L’art. 6 ha disciplinato la particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Essa prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile sia in assenza sia in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In un caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nulla-osta agli avvocati.
Nell’altro il P.M., a cui l’accordo concluso va trasmesso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore dovesse ritenere che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli Avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

In sintesi, la normativa prevede:

  • Applicabilità:
    • separazioni personali
    • cessazione effetti civili del matrimonio
    • scioglimento del matrimonio
    • modifica condizioni divorzio
    • modifica condizioni dl separazione

  • Atti:
    • convenzione
    • accordo

  • Prescrizioni necessarie per validità:
    • presenza dl almeno un Avvocato per parte
    • o forma scritta

  • Invito alla negoziazione assistita (contenuti):
    • indicazione dell'oggetto della controversia
    • indicazione del termine dl risposta
    • avvertimento che la mancata risposta avrà valore dl rifiuto (senza tuttavia le conseguenze che la legge prevede per le materie in cui la negoziazione assistita è obbligatoria)
    • mandato e firma della parte autenticata dall’Avvocato
    • firma dell'Avvocato

  • Negoziazione
    • Contenuti obbligatori:
      • impegno a cooperare in buona fede e con lealtà
      • indicazione del termine, non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile dl ulteriori 30 giorni massimi su accordo delle parti)
      • indicazione della controversia
      • indicazione dei legali nominati
      • firma delle parti autenticata dagli Avvocati
      • impegno dl tutte le parti al dovere della riservatezza
    • Contenuti facoltativi
      • indicazione modalità dl scambio dei documenti
      • indicazione dell'adozione dl tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (previsione dell’ausilio dl eventuali consulenti terzi, quali psicologi, mediatori 0 commercialisti)

  • Accordo
    • Contenuti obbligatori (in assenza di figli):
      • dare atto del tentativo dl conciliazione
      • informare della possibilità dl esperire la mediazione familiare
      • firma delle parti
      • dichiarazione degli Avvocati che l'accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme dl ordine pubblico (art. 5 i. 162/2014)
      • sottoscrizione Avvocati e autentica
      • trasmissione atti al P.M. competente entro 10 gg. dalla firma per il nulla-osta
    • Contenuti obbligatori (con figli minori o non autosufficienti):
      • dare atto del tentativo dl conciliazione
      • informare della possibilità dl esperire la mediazione familiare
      • informare dell'importanza per i figli minori dl trascorrere tempi adeguati con i rispettivi genitori
      • affidamento e collocamento dei figli
      • esplicita previsione dei tempi dl frequentazione
      • determinazione degli obblighi dl mantenimento
      • sottoscrizione delle parti
      • dichiarazione degli Avvocati che l'accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme dl ordine pubblico (art. 5 i. 162/2014)
      • sottoscrizione Avvocati e autentica
      • trasmissione atti al P.M. competente entro 10 gg. dalla firma per l’autorizzazione

  • Atti da depositarsi all’Ufficio del P.M.
    • 2 copie dell'accordo
    • 2 copie della convenzione
    • estratto per riassunto dell'atto dl matrimonio
    • certificati anagrafici di residenza
    • stato dl famiglia di entrambe le parti
    • dichiarazioni del redditi dell'ultimo triennio dl entrambi
    • in caso di figli maggiorenni autosufficienti, la relativa dichiarazione sostitutiva d'atto notorio

La novità dell’istituto ha suggerito a questa Procura, al pari di altre, di redigere, anche in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, un apposito Protocollo


A chi rivolgersi

Segreteria generale, personale ed affari generali - Stanze 19 e 12 - piano terra, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12