Denuncia - Querela - Esposto

La denuncia è l’atto con il quale, chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di Polizia Giudiziaria.
La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:

  • se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
  • se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
  • se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
  • se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo;
  • se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo;
  • nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.

Quando la denuncia è facoltativa, non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre, nei casi di denuncia obbligatoria, apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.

La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.

La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.


La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
È prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

La querela deve essere presentata:

  • entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato;
  • entro 1 anno per reati di violenza sessuale, semplice o aggravata.

È possibile ritirare la querela precedentemente proposta, tranne nel caso di reati di violenza sessuale. Tale revoca prende il nome di remissione.

Affinché il procedimento che ha tratto origine dalla querela sia archiviato, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.


L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti emergono elementi costitutivi di un reato, l'Ufficiale di P.S.:

  • se il fatto è perseguibile d'ufficio, deve informare l'Autorità Giudiziaria;
  • se si tratta di delitto perseguibile a querela, può, a richiesta, esperire un preventivo tentativo di componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’Autorità Giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se in essi ricorra un’ipotesi di reato.


A chi rivolgersi

Per la presentazione di denunce, querele o esposti all’autorità giudiziaria è possibile rivolgersi:

  • ai Commissariati della Polizia di Stato;
  • alle Stazioni Carabinieri;
  • ai Comandi della Guardia di Finanza;
  • ai Comandi della Polizia Municipale.

Le denunce, gli esposti e le querele possono essere solo depositate (personalmente, a mezzo di un procuratore speciale o a mezzo di un Avvocato), purché già compilate, anche presso la Procura della Repubblica.

Il deposito deve essere accompagnato dall’esibizione di un documento di identità personale e può essere effettuato nella Stanza n. 325, terzo Piano, dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 (Segreteria penale centralizzata).

Si evidenzia che le istanze, le denunce, gli esposti e, in genere, tutte le comunicazioni dirette alla Procura della Repubblica non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.