Tirocinio in Procura

L’art. 73 del d.l. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successive modificazioni, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di 18 mesi presso gli Uffici Giudiziari, per assistere e coadiuvare i Magistrati:

  • delle Corti di Appello;
  • dei Tribunali Ordinari;
  • delle Procure della Repubblica di primo e secondo grado;
  • degli Uffici e dei Tribunali di Sorveglianza;
  • dei Tribunali per i Minorenni;
  • del T.A.R. e Consiglio di Stato.


Requisiti

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • laurea in giurisprudenza, all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  • media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non aver compiuto i 30 anni di età;
  • non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
  • Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
  • A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.


Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a seguito della circolare 27 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi approntata dal Ministero della Giustizia (clicca qui).


I Magistrati formatori

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati a un Magistrato formatore.
Il Magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti e, al termine dello stage, redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al Capo dell’Ufficio Giudiziario.


Come si svolge il tirocinio

I tirocinanti assistono e coadiuvano il Magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali e partecipare alle udienze (non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli quando sorga un conflitto d’interessi, ad esempio in relazione ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio).
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i Magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.


Borse di studio per i tirocinanti

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della Pubblica Amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
Il Ministro della Giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

  • i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  • l’effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.


Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’Ufficio Giudiziario a cui appartiene il Magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del Capo dell’Ufficio Giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.


Vantaggi del tirocinio formativo

L’esito positivo del tirocinio:

  • è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;
  • costituisce titolo di preferenza per la nomina a Giudice Onorario di Tribunale e a Vice Procuratore Onorario;
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’Amministrazione della Giustizia, dall’Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato.
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.