Colloqui con detenuti

I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.

Per familiari si intendono:

  • il coniuge;
  • il convivente indipendentemente dal sesso;
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado.

Per terze persone si intendono:

  • persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata.


Le autorizzazioni

  • chi vuole visitare un condannato, un internato e un imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto;
  • chi vuole visitare un imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare il permesso rilasciato dall'Autorità Giudiziaria che procede.


Chi presenta la domanda

Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto.

Nella prassi i familiari si presentano anche senza la richiesta del congiunto, che può anche rifiutare il colloquio.

Nella richiesta di colloquio con terza persona il detenuto deve specificare i “ragionevoli motivi”. Infatti, l’autorizzazione da parte del direttore è discrezionale, mentre per quanto riguarda il colloquio con i familiari consiste in una mera verifica dei requisiti.


Documenti da presentare all’ingresso

  • Coniuge e familiari italiani o cittadini UE
    1. documento riconoscimento in corso di validità;
    2. autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela;

  • Coniuge e familiari non cittadini UE
    1. documento riconoscimento in corso di validità;
    2. documento rilasciato dal consolato italiano nel paese di origine oppure documento tradotto in italiano da cui risulti la parentela;

  • Coniuge e familiari non cittadini UE residenti in Italia
    1. autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall’amministrazione italiana;

  • Convivente italiano o cittadino UE
    1. autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera);

  • Convivente straniero non cittadino UE
    1. documento di riconoscimento in corso di validità;
    2. dichiarazione della dimora italiana di convivenza ininterrotta fino all’arresto, soggetta a verifica;
    3. se la convivenza è avvenuta all’estero la certificazione rilasciata dal proprio consolato da cui risulti la convivenza oppure un documento tradotto che attesti la convivenza;

  • Terza persona
    1. documento di riconoscimento in corso di validità;
    2. certificazione su mancanza di carichi pendenti, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso).


Controlli prima di entrare al colloquio

  • verifica dei documenti;
  • controllo sulla persona con deposito di effetti personali indicati dall’operatore penitenziario.


Quanti colloqui

I detenuti e gli internati possono usufruire di sei colloqui al mese.

I detenuti per i reati di particolare gravità previsti dal I° periodo del I° comma dell’art. 4-bis o.p. (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire fino a quattro colloqui al mese.
Possono essere concessi un numero maggiore di colloqui:

  • a soggetti gravemente infermi;
  • quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni;
  • in altre particolari circostanze.


Quante persone contemporaneamente possono visitare un detenuto

Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone, ma è possibile la deroga quando si tratta di congiunti o conviventi.


Per quanto tempo

I colloqui hanno durata di un’ora ciascuno. In particolari circostanze è possibile prolungare la durata del colloquio con congiunti e conviventi.


Colloqui con detenuti ricoverati in ospedale

  • se il detenuto ricoverato è imputato, i visitatori devono munirsi del permesso dell’Autorità giudiziaria che procede;
  • se il detenuto ricoverato è appellante, definitivo o ricorrente, i visitatori autorizzati al colloquio ai sensi dell’art 18 dell’ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354) devono recarsi presso l’ufficio colloqui dell’istituto penitenziario di assegnazione e farsi rilasciare un apposito permesso.

Gli orari di visita in ospedale sono concordati con la Direzione Sanitaria.