Colloqui con detenuti
I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.
Per familiari si intendono:
- il coniuge;
- il convivente indipendentemente dal sesso;
- i parenti e gli affini entro il quarto grado.
Per terze persone si intendono:
- persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata.
Le autorizzazioni
- chi vuole visitare un condannato, un internato e un imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto;
- chi vuole visitare un imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare il permesso rilasciato dall'Autorità Giudiziaria che procede.
Chi presenta la domanda
Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto.
Nella prassi i familiari si presentano anche senza la richiesta del congiunto, che può anche rifiutare il colloquio.
Nella richiesta di colloquio con terza persona il detenuto deve specificare i “ragionevoli motivi”. Infatti, l’autorizzazione da parte del direttore è discrezionale, mentre per quanto riguarda il colloquio con i familiari consiste in una mera verifica dei requisiti.
Documenti da presentare all’ingresso
- Coniuge e familiari italiani o cittadini UE
- documento riconoscimento in corso di validità;
- autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela;
- Coniuge e familiari non cittadini UE
- documento riconoscimento in corso di validità;
- documento rilasciato dal consolato italiano nel paese di origine oppure documento tradotto in italiano da cui risulti la parentela;
- Coniuge e familiari non cittadini UE residenti in Italia
- autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall’amministrazione italiana;
- autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall’amministrazione italiana;
- Convivente italiano o cittadino UE
- autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera);
- autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera);
- Convivente straniero non cittadino UE
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione della dimora italiana di convivenza ininterrotta fino all’arresto, soggetta a verifica;
- se la convivenza è avvenuta all’estero la certificazione rilasciata dal proprio consolato da cui risulti la convivenza oppure un documento tradotto che attesti la convivenza;
- Terza persona
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione su mancanza di carichi pendenti, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso).
Controlli prima di entrare al colloquio
- verifica dei documenti;
- controllo sulla persona con deposito di effetti personali indicati dall’operatore penitenziario.
Quanti colloqui
I detenuti e gli internati possono usufruire di sei colloqui al mese.
I detenuti per i reati di particolare gravità previsti dal I° periodo del I° comma dell’art. 4-bis o.p. (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire fino a quattro colloqui al mese.
Possono essere concessi un numero maggiore di colloqui:
- a soggetti gravemente infermi;
- quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni;
- in altre particolari circostanze.
Quante persone contemporaneamente possono visitare un detenuto
Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone, ma è possibile la deroga quando si tratta di congiunti o conviventi.
Per quanto tempo
I colloqui hanno durata di un’ora ciascuno. In particolari circostanze è possibile prolungare la durata del colloquio con congiunti e conviventi.
Colloqui con detenuti ricoverati in ospedale
- se il detenuto ricoverato è imputato, i visitatori devono munirsi del permesso dell’Autorità giudiziaria che procede;
- se il detenuto ricoverato è appellante, definitivo o ricorrente, i visitatori autorizzati al colloquio ai sensi dell’art 18 dell’ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354) devono recarsi presso l’ufficio colloqui dell’istituto penitenziario di assegnazione e farsi rilasciare un apposito permesso.
Gli orari di visita in ospedale sono concordati con la Direzione Sanitaria.