Amministrazioni di Sostegno

Informazioni generali

L’Amministratore di Sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Anziani, disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute o malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice Tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso al Tribunale.

II soggetti che possono presentare tale ricorso sono:

  • lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore;
  • il Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero, affinché quest’ultimo valuti se ricorrono i presupposti per presentare il ricorso stesso.

L’Amministratore di Sostegno viene nominato con un provvedimento del Giudice Tutelare che ha la forma di un decreto.
Tale decreto deve contenere l'indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
  • della durata dell'incarico (che può essere anche a tempo indeterminato);
  • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno;
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità;
  • della periodicità con cui l’Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene tenendo in considerazione esclusivamente la cura ed gli interessi del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare, il Giudice preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il genitore;
  • il figlio;
  • il fratello o la sorella;
  • il parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.


A chi e come rivolgersi

Poiché uno dei soggetti legittimati a richiedere la nomina dell’amministrazione di sostengo è il Pubblico Ministero, questi può agire di iniziativa, ma anche su sollecitazione dei privati.
Qualsiasi cittadino, quindi, può rivolgersi alla Procura della Repubblica, affinché assuma in suo nome l’iniziativa volta alla tutela degli interessi della persona che si trovi in condizioni di debolezza.

L'interessato deve presentare:

  • certificazione di nascita e residenza in carta libera (uso Autorità Giudiziaria). Non è consentita l’autocertificazione;
  • elenco dei parenti e degli affini della persona in condizioni di debolezza (indicare nominativi e indirizzi di tutte le persone che hanno legame di parentela entro il IV grado e di affinità entro il II grado);
  • certificazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia che caratterizza la persona in condizioni di debolezza;
  • copia del verbale che ne certifica l’invalidità, se sussistente.

L’istanza va presentata in carta libera, con copia del documento di identità, corredata dai documenti sopra elencati, affinché il Pubblico Ministero possa valutare se presentare il relativo ricorso, presso l'Ufficio Segreteria generale, personale ed affari generali - Stanza 16 ter, piano terra, dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

La presentazione dell’istanza non comporta il pagamento di bolli o di diritti vari.