Apostille

Per tutti i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, è prevista la possibilità di ottenere, attraverso la cosiddetta “apostille”, lo stesso effetto che conseguirebbe alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari.

L’apostille consiste in un’annotazione (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

Di conseguenza, se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione, non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cd. apostille sul certificato.

Una volta completata tale procedura, il documento sarà riconosciuto in Italia, poiché anche il nostro Paese ha ratificato la Convenzione. In base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese.

La Convenzione dell’Aja specifica i documenti che sono suscettibili dell’apposizione dell’apostille, tra i quali rientrano i documenti rilasciati da un’autorità o un funzionario di un'amministrazione dello Stato (compresi i documenti formati dal Pubblico Ministero, da un Cancelliere o da un Ufficiale Giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un'autenticazione di firma apposti su un atto privato.

La Convenzione, al contrario, non trova applicazione per quanto riguarda i documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e i documenti amministrativi che si riferiscono a un’operazione commerciale o doganale.

Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja, la stessa efficacia garantita dall’apostille si può ottenere attraverso la legalizzazione del documento da parte della Procura e, in aggiunta, il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (a pagamento).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.

Il testo in lingua italiana della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è reperibile all'indirizzo:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=LEG797391

L’elenco dei Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961, per i quali è prevista la procedura della apostille è reperibile all’indirizzo:
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41


A chi e come rivolgersi

Per atti giudiziari e notarili: Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12;

Per altri atti amministrativi: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

Per la legalizzazione dell'atto in lingua originale occorrerà:

  • legalizzazione dell'originale da parte della Prefettura;
  • traduzione e asseverazione della traduzione in Tribunale;
  • legalizzazione in Procura della Repubblica secondo le norme previste.

L'interessato deve depositare all’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale l'atto da legalizzare o apostillare comprensivo degli eventuali allegati. Gli atti legalizzati verranno riconsegnati entro pochi giorni dalla presentazione e non è previsto il pagamento di diritti.

La richiesta può essere depositata anche da persona delegata.