Carichi pendenti - responsabilità amministrativa dell’ente

Il certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato riporta i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato ad un ente un illecito amministrativo e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

Attualmente (in attesa dell’attivazione dell'anagrafe nazionale dei carichi pendenti degli illeciti) ciascuna Procura della Repubblica rilascia un certificato che contiene le iscrizioni relative a processi in corso dinanzi al Tribunale e al Giudice di pace a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi può essere richiesto:

  • dall'ente interessato;
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
  • dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.


Costi:

  • 1 marca da bollo da 16 euro. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato;
  • 1 marca per diritti da 7,74 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
  • 1 marca per diritti da 3,87 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 01.01.2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).


Normativa di riferimento:

  • decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • d.P.R. 313/2002 (artt. 12, 14, 30-32) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
  • decreto dirigenziale 25 gennaio 2007.


A chi rivolgersi:

Di persona o a mezzo delegato all’Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

 

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