Casellario giudiziale

L’ufficio locale del casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia all’interessato il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.), il quale: contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all’esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno – i provvedimenti relativi ai fallimenti – i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008 – i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi).

A partire dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.


Richiesta:

La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello.

L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.

I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

I certificati in premessa possono essere prenotati online (cfr. Scheda pratica - Prenotazioni online dei certificati casellario).


Casi particolari:

  • per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni
  • per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
  • la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
    per la richiesta proveniente dall’estero, cfr. Scheda pratica - Certificato casellario giudiziale e dei carichi pendenti richiesti dall’estero.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.


Costi:

Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:

  • € 3,92 per diritti di certificato
  • € 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre

  • € 3,92 per diritti di urgenza

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

  • per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
  • per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
  • per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
  • per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).

Si segnala altresì che a seguito all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (art. 1 comma 14), in merito all'imposta di bollo ed ai diritti da esigere in relazione al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato a fini elettorali, l'imposta di bollo e ogni altra spesa per il suo rilascio sono ridotte della metà purché vi sia contestuale dichiarazione da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che la richiesta di certificazione è finalizzata, in occasione della propria candidatura elettorale, a rendere pubblici, sul sito internet del partito o movimento politico, i dati riportati sul certificato stesso.

Pertanto, i candidati devono rivolgersi all'Ufficio del Casellario Giudiziale e richiedere il proprio certificato penale, allegando apposita dichiarazione sostitutiva: 

Costo: gli importi di bolli e diritti sono ridotti alla metà, quindi è necessaria:

  • una marca da € 8,00 + una da € 1,96 se il certificato è richiesto senza urgenza;
  • una marca da € 8,00 + due da € 1,96 se il certificato è richiesto con urgenza.


Nota bene n. 1: a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi: il privato deve produrre infatti la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.
L’ufficio del casellario locale, a richiesta del cittadino italiano, rilascia il certificato del casellario europeo (art. 25-ter comma 1 t.u.), recante anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale italiano; a richiesta del cittadino di altro Stato membro o di Paese extraeuropeo, rilascia l’informazione con valore legale sui precedenti penali europei (cfr. relativa Scheda pratica).

Nota bene n. 2: si fa presente che la conoscenza di tutte le condanne penali e delle relative interdizioni riportate sull’intero territorio dell’Unione è possibile solo attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e di quello europeo/informazione con valore legale (al momento non prenotabile online), in linea con la disciplina europea in materia (decisione quadro GAI/315/2009 e decisione GAI/316/2009, rispettivamente adottate con i decreti legislativi n. 74/2016 e n. 75/2016).

Tabella riepilogativa

CERTIFICATO
CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO CASELLARIO
GIUDIZIALE EUROPEO

CITTADINI ITALIANI

Art. 24 t.u.

Art 25-ter, co 1 t.u.

CITTADINI EUROPEI

Art. 24 t.u.

Informazione ai sensi art. 25-ter, co 2

CITTADINI EXTRA EUROPEI

Art. 24 t.u.

Informazione da richiedere tramite ECRIS
ai paesi europei ove abbiano soggiornato

 

A chi rivolgersi:
Di persona o a mezzo delegato, all’Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12


Modulistica: