Interdizione - Inabilitazione

L’interdizione può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.

L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente il cui stato non è così grave da dar luogo a interdizione.

Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Può essere inabilitato, infine, altresì il cieco o sordomuto dalla nascita, che sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

Di regola, il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati:

  • il coniuge, purché non separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

In alternativa, viene scelto tenendo in conto l'esclusivo interesse del beneficiario.

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere chieste da:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado.

Nel procedimento, è necessaria l’assistenza del legale.
La richiesta di interdizione e inabilitazione può essere avanzata anche dal Pubblico Ministero.
Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere dichiarativa dell’interdizione o inabilitazione, ovvero di rigetto.

L’istanza va presentata in carta libera, con copia del documento di identificazione, corredata dai sottoindicati documenti, affinché il Pubblico Ministero possa valutare se presentare il relativo ricorso, alla stanza 16 ter, piano terra, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 (Segreteria generale, personale ed affari generali).

L’istanza non prevede il pagamento di bolli o di diritti vari.

L'interessato deve presentare:

  • Certificazione di nascita e residenza in carta libera (uso Autorità Giudiziaria). Non è consentita l’autocertificazione;
  • Elenco parenti e affini della persona in difficoltà (specificare nominativi, indirizzi di tutte le persone che hanno legame di parentela entro il IV grado e di affinità entro il II grado);
  • Certificazione sanitaria attestante la diagnosi;
  • Copia del verbale di invalidità, se sussistente.