Sanzioni amministrative ex d. lgs. 231/2001
Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.
L’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il decreto legislativo n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.
Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto:
- dal rappresentante legale dell'ente interessato o da un suo delegato;
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
- dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.
La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato.
Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.
Il rappresentante legale può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare anche una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.
Costi:
- 1 marca da bollo da 16 euro. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato;
- 1 marca per diritti da 7,84 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da 3,92 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.
Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1 gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
A chi rivolgersi:
Di persona o a mezzo delegato, all’Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
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