Copie – generale

È possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta, anzitutto, alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.

Le copie possono essere:

  • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria;
  • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
    Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche;
  • in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta ‘formula esecutiva’ da parte del cancelliere.
    Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
    Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
    Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
Sulla richiesta provvede, a seconda della fase in cui si trova il procedimento, il Pubblico Ministero o il Giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il Presidente del Collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.


A chi e come rivolgersi

La richiesta può essere presentata dall’interessato e/o dal suo difensore direttamente presso questa Procura della Repubblica.
Nel caso in cui la richiesta riguardi fascicoli già definiti, andrà presentata allo Ufficio sportello certificati – St. 5 – Piano terra – Aperto dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 (link).

Il costo dell’estrazione di copie dipende dal numero delle fotocopie richieste.

I diritti saranno corrisposti mediante la piattaforma PagoPa (si veda l'allegata circolare ministeriale nr. 8933 e relativo vademecum) ovvero, il diritto di copia potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art.285 d.P.R. n.115/2002).


Allegato