Dichiarazione di iscrizione al Registro ex art. 335 c.p.p.
Informazioni generali
La dichiarazione d’iscrizione nel registro delle notizie di reato consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale: in sostanza, le indagini che sono in corso a seguito di denunce, querele ecc.
Le iscrizioni sono comunicate esclusivamente alla persona alla quale il reato è attribuito (indagato), alla persona offesa ed ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
La richiesta può essere effettuata dall'interessato (persona sottoposta ad indagini), dalla persona offesa (chi ha ricevuto un danno dal presunto reato), e dai rispettivi difensori.
Si rappresenta che la dichiarazione che non riporta alcuna notizia di reato non esclude in modo assoluto la effettiva iscrizione nel registro notizie di reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relativamente ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del codice penale. Non è consentito, alla segreteria comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il magistrato ravvisa la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.
Non è previsto il rilascio con urgenza, poiché l'Ufficio, prima di procedere al rilascio, deve acquisire l'autorizzazione preventiva da parte di tutti i magistrati titolari dei procedimenti iscritti a carico del medesimo nominativo.
A chi rivolgersi
- di persona o a mezzo delegato, all’Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12;
- per gli Avvocati difensori: a mezzo Lextel
Modulisica:
DAL 01/12/2025 NUOVE MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’ATTESTAZIONE EX ART. 335 CPP
Si invita a prendere nota delle nuove modalità di richiesta dell’attestazione ex art. 335 cpp e della dismissione del portale Lextel.
Ordine di Servizio “Aggiornamento modalità di presentazione della richiesta di informazioni ex art. 335 c.p.p.”
CHE COS’E’
Chi intende sapere se il proprio nome è stato iscritto nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve presentare all’Ufficio Casellario Giudiziale apposita richiesta redatta sul modulo reperibile sul sito della Procura.
Finchè il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse sono coperte dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 329 cpp, è possibile conoscere soltanto:
- Il numero e l’anno di iscrizione al procedimento;
- Il nome del Pubblico Ministero titolare del fascicolo;
- Il nome dell’indagato e della persona offesa;
- Il reato per il quale si svolgono le indagini;
- La data del fatto e dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21 se riguarda reati di competenza del Tribunale) mod. 44 (registro ignoti) ovvero mod. 21 bis (reati di competenza del Giudice di Pace)
Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione".
Non verranno comunicate, in ogni caso, le iscrizioni relative ai delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) c.p.p. (reati particolarmente gravi, quali associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, armi da guerra, delitti commessi per finalità di terrorismo, spaccio di sostanze stupefacenti di ingente quantità e associazione finalizzata allo spaccio, riduzione in schiavitù, reati di violenza sessuale, strage, omicidio, rapina ed estorsione aggravate).
Non verranno comunicate neanche le iscrizioni sulle quali, sussistendo specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il Pubblico Ministero che procede disponga con decreto motivato il segreto investigativo per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili.
Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l'attestazione dell'Ufficio recherà la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" (art. 110-bis disp.att. c.p.p.).
L’attestazione rilasciata dall’Ufficio ha valenza di mera comunicazione, se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, ovvero di certificato, se il procedimento è uscito dalla suddetta fase.
CHI PUO’ RICHIEDERLA
L'indagato, la persona offesa dal reato e i rispettivi difensori. Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l'autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati. Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.), e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti.
Hanno titolo per ottenere le informazioni ex art. 335 c.p.p. anche le persone giuridiche, allegando copia della visura camerale o analoga documentazione per persone giuridiche diverse dalle società.
COME RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE
L’interessato deve compilare l’apposito modulo scaricabile dalla pagina e corredarlo dagli allegati richiesti e presentarlo attraverso i seguenti canali:
Per gli Avvocati:
- Tramite il portale PDP;
- Tramite PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con richiesta firmata digitalmente;
- Allo sportello, previo appuntamento, scrivendo alla casella mail ordinaria Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
Per i privati:
- Allo sportello, previo appuntamento, scrivendo alla casella mail ordinaria Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- Tramite PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con richiesta firmata digitalmente;
- Per posta ordinaria, allegando anche una busta già affrancata ed indirizzata, che l’Ufficio utilizzerà per spedire l’attestazione.
Non verrà dato seguito alle istanze predisposte utilizzando moduli diversi o non provvisti di tutti gli allegati richiesti o inviate ad indirizzi PEC diversi da quello sopra indicato.
COSTO
Come indicato nella Circolare Ministeriale datata 24 giugno 2003, le attestazioni relative a procedimenti in fase di indagini preliminari non hanno valenza certificativa e sono gratuite. In tutti i casi in cui vi sia stato esercizio dell’azione penale, ovvero richiesta di archiviazione trasmessa al Giudice per le Indagini Preliminari, emissione di decreto di archiviazione o trasmissione degli atti per competenza ad altra Procura, l’attestazione rilasciata dall’ufficio ha valore di certificato ed è soggetta al pagamento di Euro 3,92 per diritti di segreteria.
TEMPI
Massimo 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, compatibilmente con la tempistica di rilascio della necessaria autorizzazione del PM titolare del fascicolo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
art. 335 c.p.p., art. 90 c.p.p., art. 110-bis disp.att.c.p.p., Circolare Ministeriale n. 1/8781/44 di data 24 giugno 2003.
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