Dichiarazione di iscrizione al Registro ex art. 335 c.p.p.

Informazioni generali

La dichiarazione d’iscrizione nel registro delle notizie di reato consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale: in sostanza, le indagini che sono in corso a seguito di denunce, querele ecc.
Le iscrizioni sono comunicate esclusivamente alla persona alla quale il reato è attribuito (indagato), alla persona offesa ed ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

La richiesta può essere effettuata dall'interessato (persona sottoposta ad indagini), dalla persona offesa (chi ha ricevuto un danno dal presunto reato), e dai rispettivi difensori.

Si rappresenta che la dichiarazione che non riporta alcuna notizia di reato non esclude in modo assoluto la effettiva iscrizione nel registro notizie di reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relativamente ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del codice penale. Non è consentito, alla segreteria comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il magistrato ravvisa la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.

Non è previsto il rilascio con urgenza, poiché l'Ufficio, prima di procedere al rilascio, deve acquisire l'autorizzazione preventiva da parte di tutti i magistrati titolari dei procedimenti iscritti a carico del medesimo nominativo.


A chi rivolgersi

  • di persona o a mezzo delegato, all’Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12;
  • per gli Avvocati difensori: a mezzo Lextel


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