
PER APPUNTAMENTI
(certificati del casellario, dei carichi pendenti, comunicazioni ex art.335 c.p.p., richieste copie di atti d'archivio);
(per l'Ufficio 415 bis, avvisi di conclusione indagine e avvisi alle persone offese);
(per l'Ufficio dibattimento).
Novità
18.02.2022 - Provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste del 17 febbraio 2022
Pubblicato in data odierna provvedimento del 17 febbraio 2022 del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 – ulteriore circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli uffici giudiziari del distretto di Trieste, a decorrere dal 1.2.2022 e dal 15.2.2022”.
Il testo è già consultabile nella sezione "Documenti", oppure, in allegato alla presente notizia.
08.02.2022 - Modalità di accesso all'Ufficio UNEP e Giudice di Pace
02.02.2022 - Modalità di accesso al Palazzo di Giustizia a decorrere dal 1° febbraio 2022
Pubblicato in data odierna provvedimento del 1° febbraio 2022 a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica sulle modalità di accesso negli Uffici giudiziari di Pordenone a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Il testo è già consultabile nella sezione "Documenti", oppure, in allegato alla presente notizia.
24.01.2022 - Decreto del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale del 20/1/2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia contenente "Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178" (clicca qui per visualizzare il decreto), normativa – di recente introduzione- in virtu’ della quale nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
Si ricorda che secondo i commi da 1016 a 1018 del citato art.1:
Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il rimborso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:
a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.