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24.01.2022 - Decreto del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale del 20/1/2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia contenente "Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178" (clicca qui per visualizzare il decreto), normativa – di recente introduzione- in virtu’ della quale nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
Si ricorda che secondo i commi da 1016 a 1018 del citato art.1:
Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il rimborso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:
a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.